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Chiarimenti MEF al CNDCEC


 

Facendo seguito alle numerose richieste che ci sono pervenute, circa la necessità di registrare in Archivio Unico gli F24 con valore superiore alla soglia, pubblichiamo un articolo dalla rassegna stampa del MEF, relativo ad un incontro promosso da Italia Oggi con  il CNDCEC, dove si evince chiaramente che questo obbligo non sussiste più

Volendo in qualche modo certificare l'attendibilità della fonte (il MEF appunto), è stato inserito il link all'articolo originale pubblicato dal MEF, ci scusiamo per le imperfezioni in esso contenute non imputabili a noi.

Questo il link dell'articolo di Italia Oggi del 21 Maggio 2010  publicato dal  MEF

 
DL n. 78 - 31.05.2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività)




Nella manovra finanziaria recentemente varata, ma già lungamente discussa, sono state inserite delle modifiche relative alla disciplina dell'antiriciclaggio.

Gli articoli 20 e 36 infatti introducono importanti variazioni al D.Lgs 213 delle quali ocorre prendere nota.

Scarica il testo integrale del documento

 
Decreto Legislativo 151

Dopo lunnghe attese è stato finalmente varato il decreto di integrazione e correzione del D.lgs 231.

Molte le novità, dall'allargamento dei soggetti coinvolti nella normativa ai nuovi termini per provvedere alla registrazione delle informazioni nell'archivio unic.

Scarica il testo integrale del documento commentato

 
Novita' estive: Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112

 

La manovra estiva recentemente varata dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di antiriciclaggio relativamente all'applicazione del D.lgs 231 del 21/11/07, in particolare al Capo VII nell'articolo 32 in merito agli strumenti di pagamento si riporta:"1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»; b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate."

Il che, tradotto in pratica, modifica l'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti che a decorrere dal 30/04/2008 era stato abbassato a valori pari o superiori a 5.000€, riportandolo a valori pari o superiori a 12.500€; tale limite comprende anche il saldo dei libretti di deposito bancario o postali al portatore.
In merito , invece, agli assegni, fermo restando la necessità di pagare l'imposta di bollo di 1,50€, a decorrere dal 25/06/2008 non è più necessario per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

 
In merito al D.Lgs.231 del 21/11/07

In questi giorni stiamo ricevendo richieste di chiarimenti in relazione all'applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 in attuazione dalla terza Direttiva 2005/60/CE.

In particolare una prima lettura superficiale della normativa ha portato alcuni ad ipotizzare la necessità di adeguare immediatamente le applicazioni software alle nuove norme e a ritenete che l'utilizzazione dell'Archivio Unico Informatico non sia più richiesta per i professionisti e per gli altri sogetti obbligati dalle normative precedenti.

Vogliamo invece riportare l'attenzione di tutti su quanto stabilito dai comma 1 e 2 dell'art. 66 del Decreto Legislativo che testualmente recita:


Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Pertanto le norme abrogate o sostituite, fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi (entro i prossimi diciotto mesi)continuano a essere in vigore.

In particolare rimane la validità delle precedenti norme relative all'Archivio Unico Informatico per i professionisti (articolo 38) e per gli altri soggetti obbligati (articolo 39).

 
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